Codice deontologico
Art. 1 Ogni iscritto all’Associazione EnergYDea ed al Corso per Operatore Olistico è consapevole che la connessione con la propria natura intima è la garanzia della correttezza della propria etica professionale.
Art. 2 Ogni iscritto al momento dell’iscrizione prende visione del Codice Deontologico e accetta di adeguarsi alle sue norme.
Art.3 L’inosservanza dei precetti stabiliti nel presente codice deontologico comporteranno sanzioni che potranno andare dal richiamo, alla sospensione, all’espulsione da EnergYDea e/o dalla scuola. Il Direttore, sentito il parere degli altri soci è l’organo preposto alla valutazione e all’applicazione delle sanzioni disciplinari. Ogni iscritto pur consapevole che la connessione con la propria natura intima è la garanzia della correttezza della propria etica professionale, riconosce l’utilità sociale di un codice deontologico che definisca in termini espliciti regole di comportamento alle quali peraltro, troverà naturale adeguarsi. Ogni iscritto riconosce che se stesso ed ogni essere vivente abbiano una propria natura unica ed imprescindibile e questi la onora, la rispetta ed eviterà ogni intervento che possa rendere abusiva la sua conoscenza, il potere affidatogli e la fiducia per ottenere benefìci personali.
Art.5 Ogni iscritto si asterrà dall’insegnare o divulgare ciò che non è in grado di mettere in pratica in prima persona e si asterrà dall’ indurre nelle persone falsi bisogni o false aspettative. Nei rapporti professionali, l’Operatore Olistico, definirà prioritariamente un contratto chiaro nel quale stabilirà le modalità del rapporto, chiarirà la domanda e, dove possibile, accorderà le durata del suo operato.
Art.6 Ogni iscritto è libero di scegliere il metodo e le tecniche d’insegnamento, si ritiene pienamente responsabile delle modalità di utilizzo e dei loro effetti. Nella sua attività non si aspetta risultati e non ne promette, ma si rende pienamente disponibile a favorire nell’altro un percorso di trasformazione e di arricchimento di benessere personale.
Art.7 Fatto salvo il diritto inalienabile a decidere quali rapporti professionali accettare o meno, ogni iscritto all’Associazione non opera discriminazioni all’estrazione sociale, al sesso e alle abitudini sessuali, all’etnia, alla religione, alla nazionalità, alla disabilità. Instaura dei rapporti da persona a persona, rispettandone la dignità, il diritto all’autodeterminazione e alla riservatezza e non impone i propri sistemi di valori.
Art.8 Ogni iscritto è consapevole della delicatezza, dell’onestà intellettuale e spirituale, del senso di responsabilità con i quali è necessario muoversi quando si ha a che fare con i processi di cambiamento degli individui; a tale proposito, egli opera per ampliare le proprie competenze e riconoscendo la necessità imprescindibile di fare riferimento a sistemi di conoscenza e a metodi che offrano garanzie di validità.
Art.9 Ogni iscritto alla scuola riconosce nelle tecniche spirituali, mistiche o sciamaniche un punto di riferimento nel suo percorso di trasformazione, una fonte di conoscenza la cui validità è garantita da una storia di millenni e la cui saggezza è verificabile da chiunque ne voglia fare esperienza diretta entrando in uno spazio di meditazione.
Art.10 Nel riferire i risultati del proprio operato ogni iscritto alla scuola ed a EnergYDea eviterà le esagerazioni, le falsificazioni o le distorsioni dei fatti.
Art.11 Ogni iscritto riconosce la necessità di un costante aggiornamento professionale e ancora di più la necessità di un costante contatto con la propria dimensione spirituale, fisica ed energetica, per questo motivo utilizzerà solo metodi e tecniche che sente affini a sé e per i quali è adeguatamente preparato.
Art.12 Ogni iscritto sa di avvalersi di un metodo che ha radici antiche e riconosce l’importanza di poter fornire alla società e a tutti gli utenti, ampie garanzie in relazione alla validità dei propri metodi e delle proprie conoscenze.
art. 13 Ogni iscritto è tenuto al segreto professionale. Egli non rivelerà notizie, fatti, informazioni apprese durante l’esercizio della sua attività. Nello svolgimento di attività di gruppo è tenuto ad invitare fermamente tutti i componenti del gruppo a tenere il segreto di quanto appreso dagli altri partecipanti.
art.14 II compenso per le prestazioni professionali è parte integrante del contratto iniziale e non sarà in nessun caso condizionato dai risultati raggiunti. Ogni iscritto si asterrà dal richiedere altri compensi, patrimoniali o no, al di fuori di quanto pattuito al momento del contratto iniziale.